In particolare, il nuovo art. 28 dispone che gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche:
a) al di fuori della pubblica fognatura, restano assoggettati ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.lgs 152/2006 e ad A.U.A. nei casi di applicazione delle disposizioni del D.P.R. 59/2013;
b) in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata al SUAP, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato. In caso di attività che necessitano dell’A.U.A. per altri titoli ambientali di cui all’art 3, c. 1 del D.P.R. 59/2013 la dichiarazione per lo scarico deve essere ricompresa nell’AUA.
Restano invariati i criteri di assimilazione, definiti dal comma 5 dell’art. 28 Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.
link all'art. 28 come modificato dalla D.G.R. 1278 del 30 ottobre 2017
D.G.R.1278 del 30 ottobre 2017